Finalmente il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Rilancio” e quindi è entrato in vigore il SUPERBONUS del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico.
Ecco i punti essenziali:
• Periodo di validità: 01 luglio 2020 – 31 dicembre 2021
• Immobili interessati:
– CONDOMINI
– Abitazioni singole SOLO ABITAZIONE PRINCIPALE
• Lavori agevolabili:
– ECOBONUS con miglioramento di 2 classi energetiche.
– SISMABONUS (esclusi gli edifici in Zona 4).
– ALTRI LAVORI solo se abbinati a lavori di cui ai punti precedenti.
• Massimali: variano in base al tipo di lavoro, l’importo per l’ECOBONUS passa dai 40.000€ attuali ai 60.000€ per unità.
• Il credito d’imposta viene recuperato in 5 anni.
• Il credito d’imposta spettante può essere ceduto o compensato dall’impresa come “sconto in fattura”.
Con lo “sconto in fattura” il cliente non paga il totale fattura ma detrae subito tutto il Bonus sino all’importo pari a quanto dovuto.
• A conclusione dei lavori serviranno:
– per l’ECOBONUS: asseverazione del rispetto dei requisiti e congruità della spesa (uscirà un decreto in merito)
– per l’ANTISISMICO: asseverazione del miglioramento antisismico e congruità delle spese
– in caso di cessione del credito o sconto in fattura: visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.
Non siamo ancora all’ultimo step perché per accedere al superbonus è necessario attendere i Decreti attuativi e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per le necessarie procedure, ma possiamo iniziare a pensarci.