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Finalmente il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Rilancio” e quindi è entrato in vigore il SUPERBONUS del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico.

 

Ecco i punti essenziali:

•  Periodo di validità: 01 luglio 2020 – 31 dicembre 2021

•  Immobili interessati:
–  CONDOMINI
–  Abitazioni singole SOLO ABITAZIONE PRINCIPALE

•  Lavori agevolabili:
–  ECOBONUS con miglioramento di 2 classi energetiche.
–  SISMABONUS (esclusi gli edifici in Zona 4).
–  ALTRI LAVORI solo se abbinati a lavori di cui ai punti precedenti.

•  Massimali: variano in base al tipo di lavoro, l’importo per l’ECOBONUS passa dai 40.000€ attuali ai 60.000€ per unità.

•  Il credito d’imposta viene recuperato in 5 anni.

•  Il credito d’imposta spettante può essere ceduto o compensato dall’impresa come “sconto in fattura”.

Con lo “sconto in fattura” il cliente non paga il totale fattura ma detrae subito tutto il Bonus sino all’importo pari a quanto dovuto.

•  A conclusione dei lavori serviranno:
–  per l’ECOBONUS: asseverazione del rispetto dei requisiti e congruità della spesa (uscirà un decreto in merito)
–  per l’ANTISISMICO: asseverazione del miglioramento antisismico e congruità delle spese
–  in caso di cessione del credito o sconto in fattura: visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.

Non siamo ancora all’ultimo step perché per accedere al superbonus è necessario attendere i Decreti attuativi e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per le necessarie procedure, ma possiamo iniziare a pensarci.

Per informazioni contattaci.

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